Decreto Legislativo n. 81/2008: il concetto di formazione
Il
Decreto Legislativo n. 81/2008 definisce “formazione” quel “processo
educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri
soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e
procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in
sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi” (art. 2 c. 1 lett. Aa).
L’obiettivo della formazione è quindi quello di far acquisire a tutti i
lavoratori le competenze cognitive e comportamentali necessarie al fine
di scongiurare il rischio di infortunio sul lavoro.
Il
Testo Unico sulla Sicurezza e gli accordi Stato-Regioni definiscono
l’obbligo in capo al Datore di Lavoro, o suo delegato, in merito alla
formazione obbligatoria dei lavoratori in tema di salute e sicurezza sul
lavoro; ogni lavoratore (sia esso socio, lavoratore dipendente,
lavoratore atipico e/o assunto a tempo determinato, con unica eccezione
per i collaboratori familiari) dovrà ricevere quindi, obbligatoriamente
ed entro 60 giorni dall’assunzione, un’educazione in relazione alle
proprie mansioni, di tipo generale o di tipo specifico ove previsto
dalla legge o dal documento di valutazione dei rischi. Ai sensi del
comma 4 dell’art. 37 del D.Lgs citato, l’addestramento deve avvenire in
tali occasioni:
- costituzione del rapporto di lavoro o inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione di lavoro;
- trasferimento o cambio di mansioni;
- introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie oppure di nuove sostanze o preparati pericolosi.
I
destinatari della formazione sono, come accennato, tutti i lavoratori
di qualsiasi settore aziendale, così come definito dall’art. 2 del
D.Lgs. 81/2008. Nello specifico, il testo unico sulla sicurezza
prevedere le seguenti figure della sicurezza:
- Lavoratore: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.”
- Preposto: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.”
- Dirigente: “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.”
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
Tale formazione non comprende gli
ulteriori obblighi di formazione e di addestramento previsti dal D.lgs.
81/2008 in relazione ad alcuni rischi specifici (come per esempio nel
caso di utilizzo di attrezzature particolari, di agenti chimici, in caso
di rischio di rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi,
uso dei D.P.I., ecc.), o relativamente alle specifiche figure aziendali
(quali RSPP, RLS, addetto alla sicurezza, addetto antincendio, addetto
primo soccorso, carrellisti, ecc.) per i quali è invece necessario
prevedere una formazione specifica.
I corsi di formazione possono: rientrare nel più ampio ambito della formazione finanziata e essere impartiti in diverse sedi: presso l’azienda, presso la sede del soggetto formatore oppure presso il domicilio del lavoratore nel caso di formazione in modalità e-learning. È importante precisare che, in ogni caso, la formazione deve essere erogata sempre in orario di lavoro e senza oneri a carico del lavoratore. In quanto obbligatoria, la mancata formazione può comportare gravi provvedimenti, come l’arresto da 2 a 4 mesi oppure l’ammenda da € 1.315,20 a € 5.699,20 a carico del Datore di Lavoro e/o dei Dirigenti (ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 55 comma 5 lettera c).
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Pasquale De Luca Bossa e Stefano Capuano
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