L'Agenzia delle Entrate precisa che non può essere utilizzato il calcolo forfettario nella determinazione del benefit auto in uso promiscuo qualora l'auto risulti immatricolata al 30 giugno e assegnata al dipendente dopo tale data L ’articolo 51, comma 4, lettera a), del DPR 917/1986 (TUIR), come modificato dall’articolo 1, commi 632 e 633, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020) così recita: per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume come base imponibile (fiscale e, per effetto dell’armonizzazione, contributiva) il 25% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’ACI deve elaborar