Taglio del cuneo fiscale
Per cuneo fiscale si intende la somma delle imposte (dirette, indirette, contributi previdenziali) che
impattano sul costo del lavoro, sia dalla parte dei datori di lavoro, sia rispetto ai lavoratori. In sostanza
il cuneo fiscale è la differenza tra il costo totale sostenuto dal datore di lavoro e il netto ricevuto dal
lavoratore.
Costo totale sostenuto dal datore di lavoro - Netto ricevuto dal lavoratore = Cuneo fiscale
Con il DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2020, n. 3, in tema di Misure urgenti per la riduzione della
pressione fiscale sul lavoro dipendente, entrato in vigore il 06/02/2020
e convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2020, n. 21, pubblicata in G.U. 04/04/2020, n.
90, si da il via al nuovo bonus fiscale.
A partire dal primo luglio 2020, infatti, il nuovo bonus fiscale 2020 prenderà il posto del bonus
“80 euro” di cui al Decreto-Legge 66/2014 convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno
2014 n.84, in vigore dal 24 giugno 2014.
Le nuove regole relativa al bonus fiscale si applicheranno a partire
dall’elaborazione delle paghe di competenza di luglio 2020.
L’importo
del nuovo bonus, rispetto al precedente, sarà maggiorato e vedremo
anche un ampliamento della platea di lavoratori che ne potranno
beneficiare, inoltre, sarà introdotta anche una nuova detrazione fiscale
in favore di soggetti con redditi superiori a 28mila euro ma inferiori a
40mila.
Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, a coloro che percepiscono
redditi di lavoro dipendente è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo:
→ che non concorre alla formazione del reddito;
→ di importo pari a 600 euro per l’anno 2020, a partire dal mese di luglio (100 euro al mese);
→ di importo pari a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021 (100 euro al mese).
RICORDA - I beneficiari sono coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente e
assimilati, con esclusione dei titolari di pensione e di assegno equiparato.
I beneficiari delle nuove misure coincidono con gli attuali beneficiari del
bonus D.L. 66/2014.
Si tratta, pertanto, dei titolari di reddito di lavoro
dipendente e di alcuni redditi assimilati (ad esempio, co.co.co).
Misura del Bonus
In presenza delle suddette condizioni, il trattamento integrativo spetta nelle seguenti misure:
600 euro per l’anno 2020 (per i mesi da luglio a dicembre);
1.200 euro dall’anno 2021 (per i mesi da gennaio a dicembre).
Tale trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro nell’anno (nel semestre con
riferimento al 2020).
Bonus Fiscale 100 euro
Come per il bonus D.L. n.66/2014, anche il nuovo bonus fiscale è riconosciuto direttamente in
busta paga, anticipato dal datore di lavoro e compensato in F24, in quote mensili, a partire da
luglio a dicembre per l’anno 2020.
Qualora, in sede di conguaglio, venga rilevata la non spettanza del trattamento, il datore di
lavoro provvede al recupero del relativo importo, mediante compensazione sul Modello F24.
Se l’importo da restituire è superiore a 60 euro, il sostituto d’imposta effettua il suddetto
recupero in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del
conguaglio.
- I soggetti che percepiscono un reddito inferiore a 8174,00 continuano a non aver diritto al
bonus.
- a partire dal mese di competenza di luglio 2020 i lavoratori con un reddito complessivo
annuale ricompreso tra 8.174,00 euro e 28.000,00 euro, percepiranno un nuovo bonus mensile di
€100,00
(in sostituzione dei precedenti 80 euro).
Nella sostanza, il diritto al bonus, che fino a giugno 2020 era
previsto per le fasce di reddito fino ad €24.600 e, a diminuire, fino a
26.600,00 €, ora passa a 28.000,00 €, con una cifra fissa di €100/mese.
Questo significa che nel 2021, nell’arco dell’intero anno i dipendenti
percepiranno un bonus fiscale di 1.200,00 euro, rispetto agli attuali 960,00 euro
previsti dal Bonus D.L. 66/14.
Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati
Viene introdotta una nuova “detrazione fiscale” in favore dei lavoratori con un reddito annuo
compreso tra 28.801,00 euro e 40.000,00 euro; tale detrazione verrà calcolata utilizzando due
formule matematiche distinte a seconda del reddito.
Per i lavoratori con redditi superiori a 28.000 ma inferiori a 35.000 spetterà una detrazione
annua calcolata applicando la seguente formula:
480 + 120 * (35.000 – reddito annuo) / 7.000
Per i lavoratori con reddito superiore a 35.000€ e fino a 40.000€ la formula di calcolo sarà
invece la seguente:
480 * (40000 – reddito annuo) / 5.000
la detrazione spettante diminuirà fino ad azzerarsi una volta raggiunti i 40.000€ di reddito.
Così come per il bonus fiscale “80 euro”, anche per il nuovo bonus fiscale “100 euro” e per la
nuova detrazione, parliamo sempre di trattamenti automatici, questo significa che se ne
ricorrono le condizioni verranno applicati senza richiesta specifica da parte dei lavoratori, al
contrario, se per cumulo di redditi un dipendente è già al corrente di non rientrare nelle fasce
previste, dovrà preavvertire il datore di lavoro, al fine di evitare conguagli di fine anno negativi.
ATTENZIONE! - vale la pena precisare che Il nuovo bonus, come già lo era il bonus D.L.
66/14, non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
Novità a partire dal primo luglio 2020
E’ istituito un “Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati”, che si sostanzia in un nuovo bonus Irpef il cui importo mensile è
pari a 100 euro mensili, spettante a chi possiede un reddito complessivo di
lavoro dipendente e assimilato (esclusi i redditi di pensione ed alcune voci di
reddito assimilato) sino a 28.000 euro annui.
E’ istituita una nuova detrazione fiscale per i titolari di reddito di
lavoro dipendente e assimilato d’importo superiore a 28.000 euro, che
diminuisce gradualmente al crescere del reddito, sino ad azzerarsi al
raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.
Riferimenti normativi
DL 5.2.2020 n.3;
DPR 22.12.1986 n.917;
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