Reinserimento delle persone con disabilità da lavoro: Istruzioni Inail per il rimborso del 60% delle retribuzioni
Disponibili sul sito Inail le istruzioni relative alla modalità di rimborso del 60% della retribuzione
corrisposta a persone con disabilità da lavoro destinatarie di un progetto di reinserimento per la
conservazione del posto di lavoro.
Nell’istruzione operativa del 22 luglio 2020 viene chiarito che i
lavoratori autonomi, ancorché ricompresi tra i destinatari degli interventi di reinserimento lavorativo in
quanto soggetti assicurati all’Inail, non rientrano tra i beneficiari del rimborso della retribuzione
La Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 533, Legge n. 145/2018) ha introdotto una nuova
misura di sostegno al reinserimento lavorativo prevedendo che “la retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità
da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla
conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di
inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la
realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del predetto progetto è
rimborsata dall’Inail al datore di lavoro nella misura del 60 per cento di
quanto effettivamente corrisposto. […] Le retribuzioni rimborsabili sono
quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del
datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla
realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un
periodo non superiore ad un anno”
Per dare attuazione al dettato normativo, con la Circolare n. 6/2019,
l’Inail ha definito i passaggi procedimentali dalla domanda di rimborso
fino alla corresponsione dell’importo richiesto prevedendo che:
- il diritto al rimborso decorre, nel caso di progetto elaborato dall’équipe
multidisciplinare, dalla data in cui il datore di lavoro e il lavoratore hanno reso le
dichiarazioni di cui al paragrafo 6.1 della circolare 30 dicembre 2016, n. 51 e, nel
caso di progetto proposto dal datore di lavoro, dalla data in cui il progetto stesso
è stato presentato all’Istituto, ferme restando la valutazione da parte dell’équipe
multidisciplinare di I livello della Sede competente per domicilio del lavoratore e la
successiva approvazione da parte della Direzione regionale ;
- al fine di ottenere il rimborso, il datore di lavoro deve trasmettere all’Istituto le
buste paga relative ai mesi oggetto del rimborso stesso, attestanti le retribuzioni
effettivamente corrisposte.
Destinatari
Posto che la norma introduttiva distingue chiaramente la figura del datore di lavoro da quella
del lavoratore, l’Inail precisa che i beneficiari della misura in oggetto sono i datori di lavoro che -
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo n. 81/2008 e
ss.mm.ii. - occupano alle proprie dipendenze soggetti che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito della propria organizzazione
NOTA BENE - I lavoratori autonomi, ancorché ricompresi tra i destinatari degli interventi di
reinserimento lavorativo in quanto soggetti assicurati all’Inail, non rientrano tra i beneficiari
del rimborso del 60% della retribuzione
Modalità operative per il rimborso del 60% della retribuzione corrisposta
Ai fini del rimborso del 60% della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro al destinatario del
progetto di reinserimento, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere le buste paga relative alle
retribuzioni corrisposte al lavoratore a partire dalla data di manifestazione della volontà (da
parte sua e del lavoratore) di attivare il progetto fino all’effettiva realizzazione degli interventi e,
in ogni caso, per un periodo non superiore a un anno dalla predetta data.
Più in particolare, nel caso di progetto di reinserimento lavorativo
personalizzato elaborato dall’équipe multidisciplinare, la data di
manifestazione della volontà coincide con quella della formale
acquisizione della disponibilità del datore di lavoro e del lavoratore a
collaborare con l’Istituto nell’individuazione degli interventi necessari al
reinserimento lavorativo.
Al riguardo, è stato predisposto un apposito modulo (“Manifestazione
di disponibilità”) che dovrà essere sottoscritto sia dal datore di lavoro
sia dal lavoratore e formalmente acquisito, per il tramite della Sede
competente per domicilio del lavoratore, dalla Direzione territoriale
con registrazione di protocollo per consentire la tracciabilità e, in ogni
caso, dare al documento data certa.
Nel caso di progetto di reinserimento lavorativo personalizzato elaborato dal datore di lavoro,
invece, la manifestazione di volontà di attivare il progetto coincide con quella di presentazione
del progetto - sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore - all’Inail se il datore di lavoro si
rivolge all’Istituto solo dopo aver predisposto il progetto stesso.
OSSERVA - Nell’ipotesi in cui, invece, il datore di lavoro, antecedentemente alla presentazione
del progetto, abbia già comunicato all’Inail, d’intesa con il lavoratore, l’intenzione di procedere
alla realizzazione degli interventi di reinserimento, la manifestazione di volontà di attivare il
progetto coincide, come nell’ipotesi di progetto elaborato dall’équipe multidisciplinare, con la
data di avvenuta sottoscrizione del modulo di sottoscrizione della disponibilità a collaborare da
parte del datore di lavoro e del lavoratore, trasmesso formalmente alla Sede competente.
Per quanto riguarda la trasmissione delle buste paga, viene precisato che a ciascuna di esse
deve essere allegato il relativo estratto sottoscritto dal datore di lavoro o da un suo
consulente, nel quale sono analiticamente riportati gli importi lordi delle seguenti voci:
• retribuzione base mensile;
• “elementi fissi integrativi della paga base (es. EDR, superminimi etc.)”;
• retribuzione per lavoro straordinario se riferita a mesi ricadenti nel periodo oggetto del
rimborso;
• importo festività cadenti di domenica;
• importo prestazioni in natura;
• vitto e alloggio;
• importo diaria-trasferta;
• importo indennità/maggiorazioni per mensa;
• trasporto;
• lavoro notturno;
• festività;
• rateo tredicesima e altre mensilità aggiuntive;
• percentuale del premio di produzione riferita a mesi ricadenti nel periodo oggetto del
rimborso
OSSERVA - Per la comunicazione dei dati retributivi relativi a tutto il periodo del rimborso, è
stato predisposto il modulo “Comunicazione dati retributivi”, che dovrà essere sottoscritto dal
datore di lavoro o suo delegato e formalmente acquisito dalla Direzione regionale o provinciale
o Sede regionale, con registrazione di protocollo.
Adozione del provvedimento di rimborso
Ricevuta la documentazione da parte del datore di lavoro, la Direzione regionale o provinciale o
Sede regionale dall’Inail adotta il provvedimento di rimborso.
In merito, viene specificato che la spesa è determinata nella misura del
60% della sommatoria degli importi calcolati come di seguito indicato:
- per il periodo compreso tra la data di
manifestazione della volontà e la
data di adozione del provvedimento
di impegno di spesa, sulla base delle
retribuzioni già corrisposte, come
risultanti dalla documentazione
trasmessa dal datore di lavoro;
- per il periodo compreso tra la data di
adozione del provvedimento di
impegno di spesa e la data di
realizzazione degli interventi, in base
a una previsione calcolata sulla
media delle retribuzioni già
corrisposte, come risultanti dalla
documentazione trasmessa dal
datore di lavoro.
Con lo stesso provvedimento di assunzione dell’impegno di spesa è disposto il primo
rimborso avente a oggetto il 60% delle retribuzioni corrisposte tra la data di
decorrenza del diritto e quella del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione
degli interventi, come risultante dalla documentazione trasmessa dal datore di lavoro.
I successivi rimborsi, sulla base della spesa impegnata, sono disposti con
cadenza mensile con separati mandati di pagamento da imputare sull’importo
complessivamente impegnato con la predetta determinazione di spesa.
Una volta realizzato il progetto o, comunque, alla scadenza dell’anno decorrente dalla data di
manifestazione della volontà, cessa l’erogazione mensile dell’importo presunto e, a seguito
della trasmissione da parte del datore di lavoro delle buste paga corredate dal modulo
“Comunicazione dati retributivi”, la Direzione regionale provvede alle necessarie verifiche e al
calcolo dell’importo a saldo.
Qualora alla data di effettiva realizzazione degli interventi l’onere retributivo sostenuto dal
datore di lavoro risulti inferiore o superiore rispetto alle previsioni, la Direzione regionale o
provinciale o Sede regionale adotta una determina di integrazione o di storno dall’impegno di
spesa precedentemente assunto.
ATTENZIONE! - Laddove, invece, gli interventi individuati nell’ambito del progetto di
reinserimento lavorativo personalizzato non siano attuati per “immotivato unilaterale recesso
del datore di lavoro”, l’Inail attiva il procedimento per il recupero delle somme eventualmente già
rimborsate
Riferimenti normativi
• Legge n. 145/2018;
• Circolare Inail n. 6/2019;
• Istruzione operativa Inail del 22 luglio 2020.
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