Apprendistato: proroga contratto causa COVID-19
Durante l’iter di conversione del cosiddetto Decreto Rilancio (DL 34/2020), all’art. 93 viene aggiunto il
comma 1-bis, il quale dispone la proroga, per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività
lavorativa, per i contratti a termine e dei rapporti di apprendistato diversi dall’apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere.
Il D.L. 77/2020 (Legge di conversione del cd. “Decreto Rilancio” D.L. 34/2020) all’art. 93 co. 1-
bis ha stabilito la proroga obbligatoria, dei contratti di apprendistato cd. di primo livello
(apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) e dei contratti di apprendistato
di alta formazione o di ricerca, di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività
lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per quanto concerne, invece, il contratto di apprendistato
professionalizzante l’art. 93 co 1-bis del D.L. 77/2020 non ha previsto la
proroga del periodo di apprendistato. Per l’apprendistato
professionalizzante la proroga del contratto è stabilita dal D.Lgs.
148(2015 art. 2 co. 4. Il decreto legislativo, appena citato, prevede che a
seguito di utilizzo della Cassa integrazione per sospensione o riduzione
dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura
equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.
Ne consegue, che, il datore di lavoro intenzionato a cessare il rapporto di lavoro alla scadenza
del periodo di apprendistato con “licenziamento ad nutum” ovvero senza alcuna giustificazione,
perché ricordiamo, la cessazione del rapporto con un apprendista può essere disposta senza
alcuna giustificazione solamente al termine del periodo di formazione, deve prestare molta
attenzione alla proroga della scadenza disposta dalla norma, in quanto, un licenziamento
avvenuto prima della scadenza del periodo di formazione, senza alcuna giustificazione, si
configura come licenziamento illegittimo.
- D.L. 77/2020 art. 93 co. 1-bis;
- D.L. 34/2020;
- D.Lgs. 148/2015;
- D.Lgs. 81/2015;
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